3. BONIFICA DELL'AMIANTO
I prodotti che
contengono l'amianto subiscono, con il passare degli anni, un invecchiamento
naturale causato da interventi di manutenzione, di riparazione, ecc.; in questi
casi si può generare un inquinamento ambientale a seguito della possibile
dispersione in atmosfera di fibre.
Non sempre l'amianto, però,
è pericoloso: lo è sicuramente quando può disperdere le sue fibre nell'ambiente
circostante per effetto di qualsiasi tipo di sollecitazione meccanica, eolica,
da stress termico, dilavamento di acqua piovana.
La cessazione dell'utilizzo dell'amianto ha fatto sì
che l'esposizione a questo inquinante si sia spostata dall'ambiente di lavoro a
quello di vita.
La legge 6 settembre 1994 individua tre precise
tecniche di intervento obbligatorie nel caso in cui il tecnico, che ha svolto
il censimento e valutato il rischio, abbia provveduto a dichiarare il materiale
contenente amianto come particolarmente pericoloso in ordine alla sua
conservazione e facilità di frantumazione o polverulenza. Tutte le tecniche
prevedono, prima di ogni altro intervento, l’imbibizione ed il fissaggio delle
fibre in fase di distacco con prodotti incapsulanti.
I metodi di bonifica indicati sono: rimozione,
incapsulamento, confinamento.
a) Rimozione: comporta l' eliminazione di ogni
potenziale fonte di esposizione
b) Incapsulamento: questa procedura consiste nel
trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che hanno
sostanzialmente la funzione di:
·
inglobare le fibre di amianto;
·
ripristinare l'aderenza al supporto;
·
costituire una pellicola di protezione
sulla superficie esposta.
c) Confinamento: consiste nella sovrapposizione di uno
strato rigido al materiale contenente amianto destinato a proteggere e
inertizzare lo stesso materiale impedendone l’avanzamento del degrado e la polverulenza.
Normativa
Legge Ordinaria n.257 del 27/03/1992 norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto.
D.M. del 06/09/94 Normative
e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12,
comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione
dell'impiego dell'amianto.
D. Lgs. 152 del 3/4/06 “Norme in materia ambientale”.
D. Lgs. 81 del 9/4/06 “Attuaz. Art. 1 L. 123/07 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” “Titolo IX Capo III “Protezione
dai rischi connessi all’esposizione all’amianto” (in sostituz. Art. 34
D.Lgs. 277/91).
L.R. 30 del 14/10/08 “Norme per la tutela della salute, il risanamento
dell’ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell’amianto”.
Amianto - Le morti silenziose (BLUNOTTE)
L'amianto (Raiscienze)
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